TITOLO
I
ORGANIZZAZIONE E FINALITÀ
Art. 1
Composizione e sede
La Confesercenti - Confederazione Italiana
Imprese Commerciali, Turistiche e dei Servizi - Provinciale
di Bergamo, denominata anche Unione Autonoma Esercenti
Attività Commerciali di Bergamo, ha sede in
Bergamo, via Guido Galli n° 8.
La Confesercenti Provinciale, concorrendo i requisiti
minimi previsti dallo Statuto Nazionale e determinati
dal relativo Regolamento di attuazione, è la
struttura territoriale di primo livello del sistema
Confesercenti.
La Confesercenti costituisce sistema di rappresentanza
generale delle imprese e degli imprenditori, dei lavoratori
autonomi, con particolare riferimento al settore del
commercio, del turismo e dei servizi, anche successivamente
alla cessazione delle relative attività.
Il sistema della Confesercenti Provinciale è
articolato in:
a) Organizzazione territoriale;
b) Federazioni Provinciali di categoria, che si organizzano
per macroaree, nell’ambito dei diversi settori
individuati dal Regolamento di attuazione dello Statuto
Nazionale;
c) Organizzazioni settoriali o tematiche quali:
- il Coordinamento provinciale dell’imprenditoria
femminile;
- il Coordinamento provinciale dei giovani imprenditori;
- la Federazione dei Pensionati.
La Confesercenti Provinciale è un’Associazione
autonoma, indipendente, apartitica e senza fini di
lucro.
Art. 2
Scopi
La Confesercenti Provinciale tutela e rappresenta
gli interessi degli associati, nel rispetto dei principi
sanciti dalla Costituzione, promuovendo il loro sviluppo
professionale, economico e sociale.
Al fine di attendere agli scopi suddetti:
- attua localmente le direttive Nazionali e Regionali,
coerentemente con le analoghe funzioni svolte su scala
nazionale dalla Confesercenti;
- elabora la politica sindacale a livello provinciale
e decide le conseguenti iniziative;
- firma i contratti e gli accordi provinciali di carattere
confederale, d'intesa con le organizzazioni di categoria
aderenti;
- promuove e sostiene l'attività sindacale
delle categorie rappresentate;
- vigila sull’attività delle organizzazioni
territoriali di categoria, in aderenza alle decisioni
delle rispettive organizzazioni nazionali;
- assicura, in accordo con le proprie organizzazioni,
la rappresentanza delle categorie negli organismi
pubblici;
- titolare delle organizzazioni comunali, zonali,
circoscrizionali;
- autorizza la costituzione di sedi comunali, di zona,
circoscrizionali, le quali sono direttamente dipendenti
dalla Organizzazione provinciale. Alla stessa Organizzazione
provinciale è devoluto il rilascio di tutte
le autorizzazioni, per quanto concerne, in particolare,
l'assunzione di personale, l'assunzione di oneri di
qualsiasi importo da parte dei responsabili delle
sedi in discorso, la contrazione di fidi, l'acquisto
di apparecchiature di qualsiasi tipo e valore. Qualora
i responsabili delle sedi comunali, zonali o circoscrizionali
procedano senza le prescritte autorizzazioni di cui
sopra, rispondono personalmente delle obbligazioni
contratte.
- promuove la fornitura dei servizi necessari alle
attività degli associati e ai cittadini, anche
attraverso apposite strutture e/o promuovendo la costituzione
di società, nonché di specifici organismi
aventi lo scopo di assistenza sociale e di formazione
professionale, di tutela previdenziale, assicurativa
e assistenziale, di garanzia del credito e dei servizi
finanziari, di sviluppo, promozione e riqualificazione
delle diverse attività di impresa;
- sviluppa, tramite apposite strutture, opportune
iniziative sul piano economico, tecnico e professionale
nell’interesse delle categorie rappresentate,
promuovendo ed organizzando anche corsi di aggiornamento
e formazione professionale;
- può partecipare a società costituite
da soggetti pubblici o privati;
- costituisce la sede provinciale del Patronato ITACO
in conformità e nel rispetto delle disposizioni
Ministeriali;
- promuove ed organizza attività seminariali,
di studio, di informazione e convegnistiche su tematiche
economiche e sociali;
- svolge attività editoriale e di informazione;
- esercita ogni altra funzione ad essa conferita da
leggi e regolamenti.
Art. 3
Sistema elettorale
Le elezioni per la composizione degli organi
statutariamente previsti si svolgono secondo i sistemi
che seguono.
a) Per l’elezione del Presidente Provinciale:
- viene, in ogni caso, eletto dall’Assemblea
in sede elettiva il candidato che raccoglie il maggior
numero di voti;
- il voto è a scrutinio segreto;
- in caso di candidato unico, il voto è palese.
Possono partecipare all’elezione i candidati
che siano stati proposti, nei termini specificati
dal Regolamento da:
tre Confesercenti comunali in rappresentanza del 30%
dei soci della provincia; o da 6 Federazioni di categoria
provinciali in rappresentanza del 30% dei soci della
provincia; o dal 35% dei componenti dell’Assemblea
Elettiva.
b) La Presidenza Provinciale viene eletta dall’
Assemblea a maggioranza semplice dei presenti, nel
suo complesso e in modo unitario, ed è composta
in base ai principi del federalismo e della rappresentanza
delle categorie.
c) Il Vice Presidente Vicario, e i Vice Presidenti
della Confesercenti Provinciale vengono eletti dalla
Presidenza Provinciale, con voto palese, a maggioranza
semplice dei presenti, su proposta del Presidente.
d) La Giunta Provinciale:
- viene proposta dal Presidente Provinciale e viene
votata, nel suo complesso e in modo unitario, con
voto palese dalla Presidenza Provinciale, a maggioranza
semplice dei presenti.
Le modalità di svolgimento delle operazioni
elettorali sono disciplinate dal Regolamento di attuazione
del presente Statuto.
TITOLO II
ASSOCIATI
Art. 4
Requisiti di ammissione
Possono associarsi alla Confesercenti, tramite
l’Organizzazione provinciale, gli imprenditori,
i lavoratori autonomi, i professionisti, i pensionati
e altri soggetti, i quali si riconoscano nelle finalità
della Confederazione e ne accettino lo Statuto e il
Codice etico.
La richiesta di associarsi alla Confesercenti è
subordinata all’accettazione da parte della
Giunta Nazionale, nei termini e con le modalità
previsti dal regolamento di attuazione dello Statuto
nazionale.
In ogni caso, la qualifica di associato e la relativa
quota o contributo associativi sono intrasmissibili.
Possono, altresì, chiedere di aderire alla
Confesercenti altre organizzazioni di soggetti di
cui all'art. l, le quali espressamente dichiarino
di approvare la linea programmatica dello Statuto
della Confesercenti Nazionale e della Confesercenti
Provinciale.
L'ammissione alla Confederazione comporta l'obbligo
di osservare il presente Statuto ed i relativi regolamenti,
di adeguare il proprio Statuto a quello della Confesercenti
Nazionale, nonché di rispettare tutte le deliberazioni
e convenzioni assunte o stipulate dagli organi della
Confederazione, nell'ambito degli scopi di quest'ultima.
Per le modalità di ammissione si rinvia a quanto
previsto nel regolamento di attuazione dello Statuto
Nazionale e del presente Statuto.
Possono altresì stipularsi intese con organizzazioni
similari aventi finalità convergenti con la
Confesercenti.
Gli associati dell’organizzazione aderente,
a seguito dell’ammissione della stessa, divengono
associati della Confesercenti Nazionale.
Art. 5
Tessera annuale
La Confesercenti emette una tessera annuale
per ogni associato.
Art. 6
Doveri dell' Associato
L'Associato deve:
- partecipare attivamente alla vita della Confederazione;
- rispettare le norme statutarie e il Codice etico;
- operare per la tutela ed il rafforzamento dell'immagine
della Confederazione;
- versare le quote associative annuali e tutti gli
altri contributi deliberati dagli organi statutari.
Art. 7
Perdita della qualità di Associato
La qualità di Associato cessa:
a) per dimissioni, purché ne sia stata data
comunicazione scritta almeno tre mesi prima della
scadenza dell'anno solare;
b) per cessazione dell'attività;
c) per espulsione;
d) per incompatibilità;
e) per morosità: in particolare, il mancato
versamento delle quote associative e dei contributi
previsti per due anni consecutivi comporta l'automatica
espulsione del socio dall' organizzazione.
In nessun caso il socio cessato avrà diritto
al rimborso delle quote pagate.
Art. 8
Disposizioni disciplinari
L'associato che venga meno ai propri doveri
verso la Confesercenti incorre, secondo la gravità
della mancanza, nelle seguenti sanzioni:
a) biasimo scritto;
b) sospensione o destituzione dalla carica sindacale
di cui è investito;
c) sospensione da uno a sei mesi dalla qualità
di socio;
d) espulsione dalla Organizzazione.
Il procedimento disciplinare, deve consentire il contraddittorio
ed assicurare la difesa dell'associato in ogni fase
e stato del procedimento medesimo.
A tal fine, precise norme procedurali devono essere
stabilite dal regolamento di attuazione del presente
Statuto, in conformità con quanto previsto
dal Regolamento di attuazione dello Statuto Nazionale.
Il relativo provvedimento disciplinare viene adottato
dalla Giunta della Organizzazione cui appartiene l'associato.
Contro il provvedimento è ammesso ricorso al
Collegio di Garanzia Provinciale, e in seconda istanza
al Collegio di Garanzia della Confesercenti Nazionale.
In attesa del giudizio disciplinare, l'organo direttivo
competente può, in casi di particolare gravità,
sospendere cautelativamente l'associato dalla carica
o dalla condizione di socio per il tempo strettamente
necessario per la definizione del procedimento disciplinare.
TITOLO III
ORGANIZZAZIONE CONFEDERALE PROVINCIALE
Art. 9
Organi e durata
Organi della Confesercenti Provinciale sono:
a) l'Assemblea Provinciale;
b) la Presidenza Provinciale;
c) la Giunta Provinciale;
d) il Presidente Provinciale;
e) il Direttore Provinciale;
f) il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti;
g) il Collegio Provinciale di Garanzia.
Le cariche di cui ai punti b), c), d), f), g) hanno
la durata di quattro anni.
L'Assemblea Provinciale in sede elettiva deve essere
svolta prima di quella Nazionale e Regionale e, di
norma, ogni quattro anni. Le modalità di funzionamento
delle Assemblee provinciali in sede elettiva saranno
previste nel regolamento di attuazione del presente
Statuto, in conformità con quanto previsto
dal Regolamento di attuazione dello Statuto Nazionale.
Art. 10
Assemblea Provinciale
L'Assemblea Provinciale è il massimo
organo di indirizzo politico della Confesercenti a
livello provinciale.
È costituita dal Presidente e dai Vice Presidenti
Provinciali, dal Direttore e dal Vice Direttore Provinciali,
dai rappresentanti degli associati operanti nel territorio
provinciale designati, in proporzione alla consistenza
associativa attiva, con le modalità stabilite
dal regolamento di attuazione dello Statuto provinciale.
Fanno, inoltre, parte dell'Assemblea: i Presidenti
e i Coordinatori delle Federazioni provinciali di
categoria; gli Amministratori degli enti e delle società
del sistema; i Presidenti e i Coordinatori Provinciali
delle Organizzazioni settoriali o tematiche e altri
rappresentanti delle stesse.
Il membro dell'Assemblea che cessa di ricoprire, nell'organizzazione
di provenienza, la carica rappresentativa in relazione
alla quale è stato eletto membro dell'Assemblea
Provinciale, decade automaticamente da tale carica.
L'Assemblea Provinciale sostituisce, per cooptazione,
il membro decaduto, su indicazione dell'organizzazione
di appartenenza. L'Assemblea Provinciale può
altresì cooptare nuovi membri al di là
dei limiti di cui sopra in presenza di accordi o di
adesione di nuove organizzazioni alla Confesercenti
Provinciale, al fine di garantire alle stesse una
adeguata rappresentanza.
In ogni caso l'Assemblea deve essere sempre composta,
almeno nella misura del 70%, da operatori.
L'Assemblea Provinciale:
- fissa le direttive per l'attuazione della politica
sindacale a livello provinciale;
- approva e modifica lo Statuto e il Codice etico;
- valuta l’attività svolta, dando gli
indirizzi ritenuti opportuni;
- valuta e controlla l'operato degli organi;
- decide su ogni altra materia sottoposta alla sua
attenzione dal Presidente Provinciale.
L'Assemblea Provinciale si riunisce almeno una volta
l'anno.
L'Assemblea Provinciale è convocata dal Presidente
Provinciale ed opera secondo le modalità stabilite
nel Regolamento di attuazione del presente Statuto,
in conformità con quanto previsto dal Regolamento
di attuazione dello Statuto Nazionale.
Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice
dei presenti, tranne per quanto riguarda le modifiche
dello Statuto, per le quali sarà necessaria
la partecipazione di almeno il 30% degli aventi diritto
al voto e il voto favorevole di almeno i due terzi
dei presenti.
In ogni caso l’Assemblea deve essere convocata
quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei componenti.
Laddove entro 15 giorni dalla richiesta il Presidente
non abbia provveduto, la convocazione verrà
effettuata dal Presidente Provinciale del Collegio
di Garanzia.
Le delibere Assembleari dovranno risultare da Libro
Verbali Assemblea debitamente vidimato a norma di
legge.
Art. 11
Assemblea in sede elettiva
Alla scadenza di ogni quadriennio, l'Assemblea Provinciale
è costituita nella sua prima riunione in Assemblea
elettiva. La regolare costituzione dell'Assemblea
Provinciale in sede elettiva implica che ogni organizzazione
sia rappresentata nel suo seno in misura proporzionale
al numero dei propri iscritti, al momento della convocazione
dell'Organo stesso.
L'Assemblea Provinciale in sede elettiva:
- elegge il Presidente Provinciale;
- elegge la Presidenza, che deve essere composta dai
massimi responsabili provinciali, dai rappresentanti
delle Organizzazioni territoriali e delle Federazioni
Provinciali di categoria, nonché dai responsabili
dei principali settori di lavoro dell’Organizzazione
Provinciale, oltre che dal Direttore e dagli eventuali
Vice Direttori;
- esamina l’attività svolta dagli organi
direttivi uscenti;
- elegge il Collegio Provinciale dei Revisori dei
Conti, e il Collegio Provinciale di Garanzia;
- delibera lo scioglimento della Confesercenti Provinciale
con la maggioranza dei 4/5 dei componenti dell'Assemblea.
Art. 12
Presidenza Provinciale
La Presidenza Provinciale è il massimo
organo di direzione politico sindacale a livello provinciale
e attua le linee politico-sindacali sulla base degli
obiettivi designati e degli indirizzi indicati dall'Assemblea
Provinciale.
La Presidenza è convocata dal Presidente, con
le modalità indicate nel Regolamento.
Nell'ipotesi in cui un quarto dei componenti chieda
la convocazione della Presidenza, il Presidente deve
provvedere entro 10 giorni dalla richiesta. In difetto,
la convocazione verrà effettuata dal Presidente
Provinciale del Collegio di Garanzia.
La Presidenza decide a maggioranza semplice, qualunque
sia il numero dei presenti.
La Presidenza deve essere composta, almeno nella misura
del 70% dei suoi membri, da operatori.
Il membro della Presidenza che cessa di ricoprire,
nell’organizzazione di provenienza, la carica
rappresentativa in relazione alla quale è stato
eletto membro della Presidenza, decade automaticamente
da tale carica.
Le delibere della Presidenza Provinciale dovranno
risultare da apposito verbale trascritto nel Libro
Verbali Presidenza Provinciale debitamente vidimato.
Art. 13
Funzioni della Presidenza
La Presidenza Provinciale:
- elegge, nel suo seno, il vice Presidente Vicario
e gli altri vice Presidenti, i quali fanno parte della
Giunta;
- elegge, su proposta del Presidente, gli altri membri
della Giunta. Il Presidente in tale indicazione terrà
conto di una adeguata presenza dei Responsabili delle
organizzazioni territoriali e delle federazioni di
categoria;
- su proposta del Presidente, nomina e revoca, con
voto palese a maggioranza semplice dei presenti, il
Direttore Provinciale ed eventuali Vice Direttori
Provinciali, che fanno parte della Giunta;
- approva il regolamento di attuazione dello Statuto
provinciale e le relative modifiche;
- delibera, con la maggioranza dei due terzi degli
aventi diritto al voto, l’accorpamento con altre
Organizzazioni Provinciali, al fine della costituzione
di una Confesercenti di Area;
- approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
- delibera sulle questioni patrimoniali eccedenti
l’ordinaria amministrazione, quali l’acquisto
e la vendita di immobili, locazioni ultranovennali
e la costituzione e la partecipazione a società;
può delegare parte di tali poteri alla Giunta;
- controlla l’attuazione, da parte degli organi
statutari provinciali, delle decisioni assunte;
- può revocare il Presidente Provinciale, con
il voto favorevole dei tre quarti dei suoi membri
effettivi, secondo le modalità previste dal
Regolamento di attuazione dello statuto provinciale.
Art. 14
Giunta Provinciale
La Giunta è l’organo di direzione
gestionale e di coordinamento della Confesercenti
Provinciale.
E’ composta dal Presidente Provinciale, dal
Direttore, dal Vice Presidente Vicario, dai Vice Presidenti,
da eventuali Vice Direttori e da altri membri.
La Giunta è convocata dal Presidente Provinciale,
con le modalità indicate nel Regolamento.
La Giunta decide a maggioranza semplice, qualunque
sia il numero dei presenti.
Le delibere della Giunta Provinciale dovranno risultare
da apposito verbale trascritto nel Libro Verbali Giunta
Provinciale debitamente vidimato.
Art. 15
Funzioni della Giunta Provinciale
La Giunta Provinciale:
- approva le deleghe da attribuire al Vice Presidente
Vicario e agli altri Vice Presidenti;
- delibera sullo stato giuridico ed economico dell'apparato
Provinciale;
- nomina e revoca i rappresentanti della Confesercenti
Provinciale negli enti pubblici del territorio di
competenza;
- esprime i nominativi degli amministratori, dei sindaci
e degli altri rappresentanti ai fini della nomina
o revoca negli Enti e nelle Società del sistema
a livello provinciale;
- riferisce annualmente alla Giunta Regionale, nei
termini e con le modalità stabiliti dalla medesima,
circa la sussistenza dei requisiti minimi previsti
per l’Organizzazione Provinciale dallo Statuto
Nazionale e determinati dal relativo Regolamento di
attuazione;
- attua le delibere della Presidenza e dell'Assemblea
Provinciale;
- indirizza l'attività del sistema societario
promosso dall'Organizzazione Provinciale;
- verifica la legittimità e la conformità
allo Statuto Provinciale degli Statuti e delle modifiche
statutarie delle Federazioni provinciali di categoria;
- controlla la regolarità di gestione delle
organizzazioni periferiche;
- emette i provvedimenti disciplinari nei confronti
degli associati;
- esercita le altre funzioni eventualmente delegate
dalla Presidenza.
Art. 16
Presidente Provinciale
Il Presidente è il legale rappresentante
della Confesercenti Provinciale e la rappresenta in
ogni giudizio e/o procedimento. Ha la responsabilità
politica dell’Associazione. Sottoscrive, in
nome e per conto dell’Associazione, ogni atto
di natura negoziale o contrattuale. Al Presidente
è attribuito il compito di convocare, presiedere
e dirigere l’Assemblea Provinciale, la Presidenza
Provinciale e la Giunta Provinciale.
Il Presidente può delegare parte delle sue
attribuzioni, ivi inclusa la rappresentanza in giudizio,
al Vice Presidente Vicario o ad altro Vice Presidente
o al Direttore Provinciale.
Il Presidente può essere eletto fino a un massimo
di due mandati consecutivi.
Art. 17
Direttore Provinciale
Il Direttore della Confesercenti Provinciale
viene nominato, su proposta del Presidente Provinciale,
dalla Presidenza Provinciale.
Il Direttore collabora con il Presidente e i Vice
Presidenti nell’esecuzione delle attività.
E’ responsabile del funzionamento della struttura
provinciale e sovrintende a tutta l’attività
della stessa.
Sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria
e prepara il bilancio preventivo e quello consuntivo.
Definisce l’articolazione delle principali funzioni
all’interno della struttura provinciale.
Decide sulla costituzione, gestione e risoluzione
dei rapporti di lavoro con i dipendenti.
Qualora vengano previsti uno o più Vice Direttori,
questi vengono nominati dalla Presidenza, su proposta
congiunta del Presidente e del Direttore.
Il Vice Direttore coadiuva il Direttore nell’esecuzione
delle attività sulla base di specifiche deleghe
conferite dal Direttore medesimo.
Art. 18
Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei revisori dei Conti è
composto da 3 a 7 membri - soci o non soci –
effettivi più 3 membri supplenti, Almeno un
membro effettivo ed un supplente devono essere scelti
tra gli iscritti nel registro dei Revisori Contabili.
I Revisori sono rieleggibili. Eleggono nel proprio
seno il Presidente.
La prima riunione successiva all’elezione dei
componenti del Collegio dei Revisori è convocata
dal Presidente Provinciale il quale fissa il relativo
ordine del giorno che deve prevedere la elezione del
Presidente dello stesso Organo collegiale.
Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull’adeguatezza
dell’assetto contabile adottato dalla Confesercenti
provinciale e sul suo concreto funzionamento.
I Revisori possono, in ogni momento, procedere ad
atti di ispezione e controllo.
Art. 19
Collegio Provinciale di Garanzia
Il Collegio di Garanzia è composto
da un minimo di 5 a un massimo di 7 componenti - soci
o non soci - ed è eletto dalla Assemblea Provinciale
in sede elettiva.
I componenti del Collegio di Garanzia durano in carica
fino alla fine della Assemblea Provinciale in sede
elettiva successiva a quella che li ha eletti, e sono
rieleggibili. Eleggono nel proprio seno il Presidente.
La prima riunione successiva all'elezione dei componenti
del Collegio di Garanzia è convocata dal Presidente
Provinciale, il quale fissa il relativo ordine del
giorno che deve prevedere la elezione del Presidente
dello stesso Organo Collegiale.
Il Collegio è competente sui ricorsi avverso
i provvedimenti disciplinari emessi dalla Giunta provinciale
nei confronti degli associati e decide su tutte le
controversie che possono, comunque, insorgere tra
le diverse istanze della Confederazione a livello
provinciale in ordine alla corretta interpretazione
dello Statuto.
Art. 20
Confesercenti Mandamentali
Le Confesercenti Mandamentali esistenti hanno
un proprio Statuto che ne determina anche l'organizzazione
e svolgono funzioni analoghe a quelle delle Confesercenti
Provinciali.
Le Confesercenti Mandamentali costituiscono la sede
ITACO nel rispetto delle disposizioni Ministeriali.
Art. 21
Organizzazioni minori non autorizzate
Situazioni preesistenti di autonomia amministrativa
delle organizzazioni comunali, circoscrizionali e
di zona, in mancanza di autorizzazione della Presidenza
Provinciale d’intesa con la Presidenza Regionale,
si intendono venute meno, con conseguente perdita
del diritto ad utilizzare nome e logo della Confesercenti
da parte delle organizzazioni medesime.
Nessuna responsabilità penale, civile e amministrativa
può fare carico agli organi statutari nazionali,
regionali e provinciali per le obbligazioni di qualsiasi
genere precedentemente assunte dalle predette organizzazioni
comunali, circoscrizionali e di zona, la cui autonomia
amministrativa non sia stata precedentemente autorizzata
per iscritto.
Art. 22
Indirizzo economico e societario
La Confesercenti Provinciale adeguerà
le proprie scelte fondamentali in materia economica
e societaria alle politiche che verranno individuate
a livello nazionale e regionale.
TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE PROVINCIALE DI CATEGORIA
Art. 23
Organizzazione e compiti
Gli associati alla Confesercenti si organizzano
sindacalmente per categorie.
Le Federazioni Provinciali di categoria sono organizzazioni
con ampi poteri di iniziativa sindacale, tali comunque
da non contrastare la linea generale della Confesercenti
alla formazione della quale concorrono.
Hanno il compito di elaborare la linea politico-sindacale
della categoria e di promuovere tutte le iniziative
opportune per la tutela degli interessi degli operatori
rappresentati.
Le Federazioni Provinciali di categoria:
- si organizzano, per macroaree, nell’ambito
dei diversi settori individuati dal Regolamento di
attuazione dello Statuto Nazionale;
- stipulano i contratti provinciali di lavoro e gli
altri accordi di categoria congiuntamente alla Confesercenti
Provinciale;
- eleggono i rispettivi presidenti provinciali coinvolgendo
l'Organizzazione confederale provinciale;
- effettuano le loro Assemblee elettive di norma ogni
quattro anni, secondo le modalità previste
dal Regolamento di attuazione.
Ciascuna Federazione di categoria è dotata
di un proprio Statuto, i cui principi e norme non
possono contrastare con quelli del presente Statuto.
Le Federazioni Provinciali di categoria hanno esclusivamente
la rappresentanza politica e sindacale e non godono
di autonomia amministrativa, contabile, economica,
finanziaria e patrimoniale.
L'assunzione di obbligazioni ed oneri di qualsiasi
importo e natura da parte delle stesse necessita dell’autorizzazione
del Direttore Provinciale. In mancanza di detta autorizzazione,
delle obbligazioni contratte risponde chi ha agito
in nome e per conto della Federazione di categoria.
Art. 24
Organi e statuti
Organi di ciascuna Federazione di categoria
sono:
a) l'Assemblea;
b) la Presidenza;
c) la Giunta;
d) il Presidente;
e) il Collegio di Garanzia.
TITOLO V
ORGANIZZAZIONI SETTORIALI O TEMATICHE
Art. 25
Le organizzazioni settoriali o tematiche
si danno autonomamente un proprio regolamento interno
le cui norme non possono essere in contrasto con il
presente Statuto e con il suo regolamento di attuazione.
Analogamente, su delibera della Presidenza, possono
costituirsi altre organizzazioni su particolari tematiche
o per particolari settori associativi.
TITOLO VI
CARICHE ED INCOMPATIBILITA’
Art. 26
Principi e Regole
I titolari delle cariche si impegnano al rispetto
del Codice Etico.
I componenti di organi collegiali previsti dal presente
Statuto a qualsiasi livello, assenti senza giustificato
motivo per tre sedute consecutive dall'organo collegiale
cui appartengono, sono dichiarati decaduti dalla Presidenza.
Art. 27
Incompatibilità
Le cariche di Presidente, Vice Presidente
Vicario, Vice Presidente, Direttore e Vice Direttore
della Confesercenti Provinciale, nonché di
Presidente, Vice Presidente e Coordinatore delle Federazioni
di categoria sono incompatibili con l’assunzione
di incarichi di carattere politico e di funzioni di
governo o amministrative nelle istituzioni a livello
centrale o locale, nonché di incarichi esecutivi
nei partiti politici.
L’assunzione di detti incarichi e funzioni comporta
la decadenza dalle cariche ricoperte.
L’eventuale candidatura a competizione elettorale
comporta, per tutta la durata della campagna elettorale,
la sospensione, su indicazione della Giunta, dalle
cariche ricoperte.
L'iscrizione alla Confesercenti è incompatibile
con quella ad associazioni il cui comportamento sia
in contrasto con le regole ed i fini della Confesercenti.
Il Collegio di Garanzia vigila sul rispetto di tale
disciplina.
Art. 28
Presidenza onoraria
La Presidenza Provinciale, su proposta del
Presidente, può deliberare il conferimento
della Presidenza onoraria dell’Organizzazione
a coloro che hanno acquisito meriti particolari e
che per almeno sei anni hanno ricoperto la carica
di Presidente o di Vice Presidente dell'Organizzazione.
Il Presidente onorario ha diritto di partecipazione
ai lavori della Presidenza provinciale.
TITOLO VII
PATRIMONIO
Art. 29
Quote
La Confesercenti Provinciale è tenuta
a versare ai competenti organi nazionali e regionali
della Confederazione la quota o contributo associativo
annuale per ogni iscritto.
Tale versamento è comunque sempre dovuto, essendo
onere della Confesercenti provinciale recuperare le
eventuali morosità dei propri iscritti.
L'entità del contributo o quota associativa
spettante alla Confederazione Nazionale è determinata
annualmente dalla Presidenza nazionale, anche in relazione
ad altri eventuali contributi riscossi a seguito di
convenzioni stipulate con istituti di diritto pubblico
o privato di cui la medesima Presidenza Nazionale
decide, autonomamente e discrezionalmente, la ripartizione
fra Confesercenti Nazionale, Regionali e singole Confesercenti
Provinciali.
Entro il 30 aprile di ciascun anno la Confesercenti
Provinciale deve inviare alla Confesercenti Nazionale
e Regionale un rendiconto generale del tesseramento
effettuato nell'esercizio finanziario precedente.
In caso di inadempimento agli obblighi previsti dal
presente articolo, la Giunta Nazionale, salvo ogni
altro provvedimento, nomina un commissario "ad
acta", il quale provvede agli atti necessari
per la raccolta delle quote e dei contributi associativi,
alla loro ripartizione ed al rendiconto.
Per l'assolvimento di tali incombenze, il Commissario
"ad acta" assume di diritto la qualità
di procuratore speciale della Confesercenti provinciale
.
Art. 30
Verifiche di bilancio
Entro il 30 giugno di ciascun anno, la Confesercenti
Provinciale deve inviare alle Confesercenti Regionali
e Nazionale copia del proprio bilancio consuntivo
di fine esercizio, secondo uno schema predisposto
dalla Giunta Nazionale.
Deve altresì trasmettere entro il 30 marzo
di ciascun anno alla Confesercenti Nazionale e Regionale
copia del proprio bilancio preventivo, sempre secondo
lo schema predisposto dalla Giunta Nazionale.
In caso di inadempimento agli obblighi previsti dal
presente articolo la Giunta Nazionale, salvo ogni
altro provvedimento, può nominare un commissario
“ad acta” il quale provvede alla redazione
del bilancio.
La Giunta Nazionale può incaricare il Collegio
dei Revisori dei Conti provinciale di svolgere accertamenti
e controlli e riferire direttamente sull'esito degli
stessi.
Il Collegio dei Revisori dei Conti ed ogni singolo
Revisore, qualora accertino gravi irregolarità
di gestione nell’ambito della organizzazione
della Confesercenti Provinciale, hanno l'obbligo di
immediato referto scritto delle irregolarità
riscontrate al Presidente della Confesercenti Nazionale.
Il mancato adempimento di tale obbligo comporta la
responsabilità personale dei singoli Revisori
inadempienti.
Art. 31
Autonomia patrimoniale
La Confesercenti Provinciale ha autonomia
giuridica, amministrativa, contabile, economica, finanziaria
e patrimoniale.
La Confesercenti Nazionale non risponde delle obbligazioni
assunte a qualunque titolo dalla Confesercenti provinciale,
mandamentale e comunale, neanche in relazione all'attività
di controllo esercitata in base al comma che segue.
La Confesercenti Provinciale può essere sottoposta
al controllo amministrativo e contabile degli organi
della Confesercenti nazionale.
Art. 32
Fondo comune
Il fondo comune della Confesercenti Provinciale
è costituito:
a) dalla contribuzione dei soci;
b) dagli investimenti mobiliari ed immobiliari;
c) dalle erogazioni e dai lasciti a favore della Confesercenti
e dalle eventuali devoluzioni di beni ad essa fatte
a qualsiasi titolo;
d) dagli avanzi di gestione.
Tale fondo comune è del tutto autonomo e distinto
rispetto a quello della Confesercenti Nazionale e
di ogni altra Organizzazione territoriale.
Durante la vita dell’Associazione è fatto
divieto di distribuire, anche in modo indiretto, quote
del Fondo comune.
In caso di scioglimento dell’Associazione, il
relativo patrimonio verrà devoluto ad altri
organismi che non abbiano finalità lucrative
e che perseguano scopi compatibili con quelli dell’Associazione,
ovvero a fini di pubblica utilità, individuati
dall’Assemblea, e sentito l’organismo
di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione
imposta per legge.
TITOLO VIII
CONTROLLO
Art. 33
Osservatori
Qualora nell’attività e/o nella
gestione della Confesercenti Provinciale , si determinino
gravi problemi di natura organizzativa, amministrativa
o funzionale, la Giunta della Confesercenti Nazionale
può procedere all’invio di uno o più
osservatori, incaricati di riferire in merito alla
situazione in cui versa l’organizzazione. Gli
osservatori hanno pieni poteri di accedere a tutta
la documentazione contabile, fiscale, ed amministrativa
in genere, al fine di determinare la natura e l’entità
dei problemi che affliggono la struttura territoriale.
Gli osservatori predispongono una relazione per la
Giunta Nazionale, che decide i provvedimenti da adottare.
Art. 34
Commissariamento
Per gravi irregolarità amministrative,
di gestione e/o di funzionamento, la Presidenza Nazionale
- o in via di urgenza la Giunta Nazionale - può
sciogliere o sospendere gli organi statutari della
Confesercenti Provinciale nonché delle Federazioni
provinciali di categoria, secondo le modalità
previste dallo Statuto Nazionale, affidando ad un
Commissario le attribuzioni degli organi sciolti o
sospesi.
Resta ferma l'imputabilità agli organi in carica
all'atto del Commissariamento di ogni responsabilità,
anche se accertata in data successiva alla nomina
del Commissario.
Art. 35
Estromissione
Nei casi che legittimerebbero il ricorso
al commissariamento, nonché nei casi di mancata
sussistenza dei requisiti minimi prescritti dallo
Statuto Nazionale per l’Organizzazione Provinciale,
qualora non sia stato possibile, entro il termine
appositamente prefissato dalla Presidenza Nazionale,
il raggiungimento della sussistenza dei suddetti requisiti,
né, in alternativa, l’accorpamento con
altra Organizzazione Provinciale, la Presidenza della
Confesercenti Nazionale - o in via d’urgenza
la Giunta Nazionale - può deliberare l’estromissione
dell’Organizzazione Provinciale o delle Federazioni
provinciali di categoria dalla Confederazione, secondo
quanto previsto dallo Statuto Nazionale e dal relativo
Regolamento di attuazione.
Il provvedimento di estromissione determina il venir
meno di qualsiasi legame tra l’associazione
estromessa e la Confesercenti.
L’associazione estromessa perde il diritto all’utilizzo
della denominazione “Confesercenti” e
del relativo logo, nonché perde il diritto
all’utilizzo di qualsiasi denominazione di enti
o strutture comunque appartenenti al sistema Confesercenti.
La Confesercenti ha il diritto di attribuire tali
nomi ed i relativi loghi ad altra associazione operante
nello stesso territorio o che tuteli la medesima categoria.
Avverso il provvedimento di estromissione può
essere proposto ricorso, entro quindici giorni dalla
data di comunicazione del provvedimento stesso, alla
Presidenza Nazionale.
Avverso la decisione della Presidenza Nazionale può
essere proposto ricorso, in seconda istanza, al Collegio
di Nazionale di Garanzia, entro 15 giorni dalla comunicazione
della stessa decisione.
Resta ferma l'imputabilità agli organi in carica
all'atto dell’estromissione di ogni responsabilità
anche se accertata in data successiva.
Art. 36
Trasparenza
Gli organi della Confesercenti Provinciale
eserciteranno la facoltà di accesso alla documentazione
del Centro Confederale secondo le modalità
stabilite dal Regolamento di attuazione dello Statuto
nazionale.
Art. 37
Tutela del nome e del logo
Il nome ed il logo Confesercenti sono di
esclusiva proprietà della Confesercenti Nazionale
e possono essere utilizzati dall’Organizzazione
Provinciale e dalle Federazioni provinciali di categoria
esclusivamente fino a quando tali Organizzazioni facciano
parte della Confederazione.
Nel caso in cui questi vengano utilizzati da organizzazioni
estranee, la Confesercenti Nazionale o le Confesercenti
Regionali territorialmente competenti intraprenderanno
le necessarie azioni di tutela.
Art. 38
Adeguamento degli Statuti
Il presente Statuto dovrà essere trasmesso
alla Presidenza Nazionale della Confesercenti, che
ne verificherà la coerenza con lo Statuto Nazionale.
Il presente Statuto dovrà essere tempo per
tempo adeguato alle modifiche che verranno introdotte
a livello nazionale.
Per quanto in questa sede non espressamente disciplinato,
trovano applicazione le norme dello Statuto Nazionale,
da intendere qui integralmente recepite, in quanto
compatibili.
TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 39
Norma Transitoria e di garanzia
Il Segretario/il Direttore, eletto dalla
Giunta/Presidenza in applicazione delle previgenti
norme statutarie, assume/mantiene l’incarico
di Direttore.
Il rapporto con i soggetti nominati alla carica di
Direttore o Vice Direttore viene autonomamente disciplinato
dalla Confesercenti Provinciale con riguardo alle
proprie peculiarità organizzative e secondo
quanto stabilito dal Regolamento di attuazione dello
Statuto Nazionale.
Art. 40
Regolamento di attuazione
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente Statuto, sarà emanato un regolamento
di attuazione, la cui approvazione è demandata
alla Presidenza Provinciale. Il Regolamento Provinciale
dovrà essere coerente con le previsioni contenute
nel Regolamento Nazionale tempo per tempo vigente.
Art. 41
Entrata in vigore
Le norme contenute nel presente Statuto entrano
in vigore al momento della loro approvazione.
È abrogato il precedente Statuto della Confesercenti
Provinciale.
Il presente Statuto verrà depositato dal Presidente
della Confesercenti Provinciale nelle forme di legge,
presso il Notaio Dr. Peppino Nosari.