SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

IL TESTO UNICO DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Con l'entrata in vigore, il 15 maggio 2008, del D.Lgs 81/08, prende corpo il progetto di coordinare e razionalizzare in un unico testo la complessa normativa riguardante la salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
Il D.Lgs. 81/08 detto anche T.U. (Testo Unico sulla Sicurezza), sostituisce completamente il "famoso" D.Lgs 626/94.
Negli oltre 300 articoli, sono presenti norme già esistenti nel D.Lgs 626/94, ma vi sono molte disposizioni innovative.
Le nuove disposizioni prevedono, nel complesso, un aggravio degli adempimenti a carico delle imprese, il coinvolgimento dei lavoratori autonomi e delle imprese familiari, finora esclusi dal campo di applicazione della normativa in materia di sicurezza, un regime sanzionatorio più severo, un più completo sistema istituzionale, che comprende un "Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza", una "Commissione consultiva permanente", Comitati regionali di coordinamento ed un Sistema informativo nazionale.
Più spazio viene concesso alla partecipazione degli organismi paritetici, i quali concorreranno all'informazione e alla formazione dei lavoratori e alla definizione di un "sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi", nonché alla contrattazione collettiva nazionale, che dovrà attuare le previsioni relative a fattispecie inerenti la formazione e la nomina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST), cui è fatto richiamo.

LE PRINCIPALI NOVITÀ RISPETTO AL D. LGS. 626/94

Nuovi obblighi per imprese familiari e lavoratori autonomi

Più in particolare, le imprese familiari di cui all'art. 230-bis c.c. ed i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi in appalto avranno l'obbligo di utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle specifiche disposizioni (es: dotate di marchio CE), munirsi, se necessario, di Dispositivi di Protezione Individuale (ad esempio: scarpe antinfortunistiche, mascherine antipolvere, ecc…), ed utilizzarli conformemente alle prescrizioni di legge, munirsi di apposita tessera di riconoscimento, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.
Relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico, gli stessi soggetti avranno la facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria e partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte.

Valutazione dei rischi

La valutazione dei rischi dovrà riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.
I datori di lavoro che occupino fino a 10 lavoratori effettueranno la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate stabilite con apposito decreto interministeriale. Fino ad allora, e comunque non oltre il 30 giugno 2012, potranno autocertificare l'effettuazione della valutazione come già previsto nell'abrogato D.Lgs. 626/94 (in allegato il modello di autocertificazione ai sensi del D.Lgs 81/08 e la documentazione a supporto dell'autocertificazione predisposto dall'ASL di Bergamo).
I datori di lavoro che occupino fino a 50 lavoratori potranno, facoltativamente, effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate, fatta eccezione per attività a rischio particolare, fra cui le aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive e cancerogeni mutageni (da evidenziare l'appartenenza a tale comparto dei gestori di impianti di distribuzione dei carburanti), connessi all'esposizione ad amianto.

Autonomia del Datore di Lavoro come Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Nel nuovo Testo Unico è confermata la possibilità di svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (autonomina) per il datore di lavoro delle imprese commerciali, turistiche e dei servizi fino a 200 dipendenti. Il datore di lavoro che intenda svolgere detti compiti dovrà frequentare appositi corsi di formazione, la cui durata è prevista da un minimo di 16 ore a un massimo di 48, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Fino alla pubblicazione dell'Accordo, conserverà validità la formazione effettuata ai sensi dell'articolo 3 del Dm 16 gennaio 1997 (corso di n. 16 ore). Il datore di lavoro in autonomina sarà tenuto, altresì, a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell'Accordo. L'obbligo dell'aggiornamento riguarderà anche coloro che abbiano frequentato i corsi di cui al Dm 6 gennaio 1997 e gli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 626/94 (cioè coloro che si siano "autonominati" prima del 31 dicembre 1996).

Ci preme rammentare che il D.Lgs. 81/08 prevede che in ogni azienda con dipendenti venga designato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. In particolare è possibile scegliere fra le seguenti due opzioni:

  • I dipendenti eleggono il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) al proprio interno (fac-simile "Verbale di Elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza"), che dovrà obbligatoriamente seguire un corso di formazione della durata di 32 ore (per l'iscrizione al corso rivolgersi al CESCOT – tel 035 420735)
  • Aderire al Comitato Paritetico Regionale (CPR) di Enbil, in caso i dipendenti non nominino l'RLS, usufruendo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale RLST (scheda domanda di "Adesione al CPR").

Ciò premesso si informa che attraverso il nostro Ente Bilaterale siamo in grado di poter assistere le aziende, purché iscritte ad Enbil (per informazioni in merito all'iscrizione rivolgersi al dott. Emanuele Spini - tel 035 4207248) nella gestione di questo importante adempimento, offrendo l'attività del RLST a titolo gratuito fino al 31/3/2010, data oltre la quale continueremo a garantire la nostra attività ad un costo sicuramente concorrenziale.
Chi fosse interessato alla proposta, può inviarci la scheda di adesione, debitamente compilata e sottoscritta.

Affidamento dei lavori in Appalto, o Prestazione d'Opera, o Somministrazione

Nel caso in cui vengano affidati dei lavori all'interno della azienda, anche se svolto presso altre sedi, (es: azienda di pulizie, interventi di manutenzione degli impianti tecnologici, ecc…) la nuova normativa introduce l'obbligo della redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, denominato DUVRI. Esso raccoglierà le procedure adottate per l'eliminazione delle interferenze, i costi sostenuti per la sicurezza e verrà allegato al contratto d'appalto o d'opera.

Si ricordano le definizioni dei contratti in oggetto:

  • Contratto d'opera – art. 2222 c. c. (contratto nel quale una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione. Il lavoro viene svolto da un prestatore d'opera autonomo, o dal titolare di una ditta individuale).

  • Contratto d'appalto – artt. 1655 e 1656 c.c. (contratto nel quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro). Il lavoro viene svolto da personale dipendente e/o collaboratori di altre imprese. Il contratto intercorrente tra le Aziende prevede l'attività da svolgere e i soggetti incaricati del lavoro, che devono essere identificati e coincidenti con quelli preventivamente dichiarati.
  • Contratto di somministrazione – art. 1559 c.c. (contratto nel quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose e di servizi – rif. art. 1677 c.c.).

Il DUVRI deve essere redatto solo nei casi in cui esistano interferenze.

In esso, dunque, non devono essere riportati i rischi propri dell'attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, in quanto trattasi di rischi per i quali resta immutato l'obbligo dell'appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo tali rischi.
In assenza di interferenze non occorre redigere il DUVRI; tuttavia si ritiene necessario indicare nella documentazione di gara (bandi, inviti e richieste di offerta) che l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero. In tal modo, infatti, si rende noto che la valutazione dell'eventuale esistenza di interferenze è stata comunque effettuata, anche se solo per escluderne l'esistenza.
Per quanto riguarda la problematica inerente la sussistenza o meno di interferenze, a mero titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i seguenti rischi:

  • derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi; immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
  • esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
  • derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

Nel caso in cui l'attività in appalto rientri, anche successivamente, nelle ipotesi previste dalla normativa cantieri si applicherà invece Titolo IV del D.Lgs 81/08.
Nello svolgimento di attività in appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro

Documentazione tecnico amministrativa e statistiche

Sarà consentito l'impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista dal Testo Unico.
Le modalità per l'eventuale eliminazione della documentazione cartacea o per la tenuta semplificata della documentazione saranno definite con apposito decreto. Fino ai sei mesi successivi all'emanazione del decreto interministeriale recante le regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP), resteranno comunque in vigore le vigenti disposizioni relative al registro infortuni ed ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici.
In merito agli infortuni, i datori di lavoro, a partire dal 1 gennaio 2009, devono trasmettere all'INAIL i dati relativi agli infortuni che hanno provocato l'assenza dal lavoro di almeno un giorno oltre a quello dell'infortunio.
L'Inail ha predisposto un apposito modulo che i datori di lavoro dovranno trasmettere alla Sede competente a mezzo fax o posta ordinaria. I dati verranno utilizzati per fini statistici ed informativi (non può essere utilizzata la denuncia di infortunio on line, che è dedicata alle finalità assicurative

Fondo di sostegno alle PMI

E' istituito il "Fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità", che avrà come obiettivi il sostegno e finanziamento delle attività delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza territoriali, il finanziamento della formazione dei datori di lavoro delle piccole e medie imprese e dei lavoratori autonomi, nonché il sostegno delle attività degli organismi paritetici. Il fondo sarà finanziato da un contributo versato dalle aziende nell'ambito delle quali non è stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Scadenze

Di seguito le principali scadenze previste dal D.Lgs. 81/2008:

  • 15 Maggio 2008, entra in vigore il D.Lgs.81/2008 ad eccezione delle disposizioni riguardanti la Valutazione dei Rischi di cui all'art. 17 (Obblighi del datore di lavoro non delegabili), comma 1, lettera a) e all'art. 28 (Oggetto della Valutazione dei Rischi), in vigore dal 29 luglio 2008 così come previsto dall'art. 306 (Disposizioni finali) del Decreto in questione.
  • 16 Maggio 2008, gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'art. 25 (Obblighi del Medico competente), comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'art. 53 (Tenuta della documentazione).
  • 1 Gennaio 2009 entrano in vigore le disposizioni di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), ovvero lo svolgimento della Valutazione dei Rischi con elaborazione del Documento previsto dall'art. 28, e relativi aggiornamenti, nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, comprese le relative disposizioni sanzionatorie. Fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.
  • 26 aprile 2010 entrano in vigore le disposizioni di cui al Titolo VIII Capo V riguardanti la protezione dei lavoratori a radiazioni ottiche.
  • 30 aprile 2012 da confermare l'entrata in vigore delle disposizioni previste dal Titolo VIII, Capo IV in merito alla Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione ai Campi Elettromagnetici in riferimento alla recente Direttiva 2008/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 che modifica la Direttiva 2004/40/CE, recepita dal nostro paese attraverso il D.Lgs. 257/2007, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici).

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA STRESS LAVORO-CORRELATO

Con la lettera Circolare Prot. 15/SEGR/0023692 del 18 novembre 2010, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha sancito la decorrenza dell'obbligo di valutazione dei rischi da stress lavoro-correlato a partire dalla data del 1° gennaio 2011.

Tale scadenza non deve essere intesa come momento in cui i datori di lavoro dovranno aver già effettuato la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, ma semplicemente la data entro la quale le aziende dovranno dimostrare di avere iniziato il "meccanismo" della valutazione. La dimostrazione ufficiale di quanto sopra può essere effettuata tramite la compilazione del documento di autocertificazione.
Resta inteso l'obbligo di effettuare la valutazione del rischio stress lavoro-correlato durante l'anno 2011.
I datori di lavoro che alla data di entrata in vigore dell'obbligo in esame, abbiano già provveduto alla valutazione del rischio derivante da stress lavoro-correlato uniformandosi al disposto contenuto nell'Accordo Europeo dell'8 ottobre 2004, non saranno tenuti a ripetere tale incombenza, bensì esclusivamente all'aggiornamento dei dati secondo i nuovi parametri dettati dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 23692, qualora vi siano state: "modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità".
Per informazioni contattare il dott. Davide Chiari
Tel. 0354207555