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Federazione Italiana Agenti e Rappresentanti di Commercio

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SIGLATO IL 16 FEBBRAIO 2009 L’ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO PER LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI AGENZIA E RAPPRESENTANZA COMMERCIALE DEL SETTORE COMMERCIO

E’ stato siglato l’Accordo Economico Collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale del settore commercio da Confesercenti, Confcommercio, Confcooperative con Fiarc, Fnaarc, Usarci, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil ed Ugl .
Filcams-Cgil si è riservata di sottoscrivere e di sciogliere la riserva nei prossimi giorni.
Avrà vigenza dall’ 1 marzo 2009 al 29 febbraio 2012

Di seguito riportiamo le novità più importanti:

Contratto a tempo determinato
In particolare è stato precisato che il termine del contratto a tempo determinato può essere rinnovato o prorogato con il consenso dell’agente o rappresentante espresso in forma scritta. In mancanza della forma scritta, il rapporto si considera a tempo indeterminato.

Variazioni di zona
L'insieme delle variazioni di lieve entità e media entità apportate in un periodo di 18 mesi antecedenti l'ultima variazione, sarà da considerarsi come una unica variazione sia ai fini della richiesta di preavviso di 2 o 4 mesi, sia ai fini della possibilità di intendere il rapporto cessato ad iniziativa della casa mandante. Per gli agenti e rappresentanti che operano in forma di monomandatari sarà da considerarsi come una unica variazione l'insieme delle variazioni di lieve e media entità apportate in un periodo di 24 mesi antecedenti l'ultima variazione.

Diritti e doveri delle parti
La casa mandante è tenuta a mettere a disposizione dell’agente anche la documentazione contabile, nel precedente AEC non c’era riferimento a tale tipo di documentazione.

Provvigioni
Per le trattative concluse nell'arco di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto, fermo restando che la conclusione delle trattative stesse sia riconducibile all’attività prevalentemente svolta dall’agente prima dello scioglimento o della sospensione del contratto di agenzia, l'agente avrà diritto alle relative provvigioni. Decorso tale termine, la conclusione di ogni eventuale ordine, inserito o meno nella relazione dell'agente, non potrà più essere considerata conseguenza dell'attività da lui svolta e non sarà quindi riconosciuta alcuna provvigione.

Liquidazioni provvigioni
Il preponente consegna all’agente un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono maturate. L’estratto Conto indica gli elementi essenziali in base ai quali è stato effettuato il calcolo delle provvigioni. Entro il medesimo termine le provvigioni liquidate devono essere effettivamente pagate all’agente.
L’agente ha diritto di esigere che gli siamo fornite tutte le informazioni necessarie per verificare l’importo delle provvigioni liquidate ed in particolare un estratto dei libri contabili. È nullo ogni patto contrario alle disposizioni del presente articolo.”

Patto di non concorrenza
Il patto di non concorrenza post contrattuale potrà essere pattuito solo al momento dell’inizio del rapporto di agenzia . E’ esclusa ogni possibilità di variazione unilaterale delle intese raggiunte al riguardo del patto di non concorrenza post contrattuale.

Contenziosi
Nell’eventualità di possibili contenziosi le parti stipulanti per la percezione dell’indennità suppletiva di clientela e l’indennità meritocratica da parte dell’ agente hanno scelto la sede “protetta” della Commissione di conciliazione territorialmente competente. Per assegnare un ruolo di primaria importanza alle parti sociali e ridurre al massimo il contenzioso giudiziale.

Welfare contrattuale
Inserito nell’AEC un percorso per la possibile costituzione di un Ente Bilaterale tra i soggetti firmatari e per l’introduzione dell’Assistenza Sanitaria Integrativa per gli agenti e rappresentanti di commercio.


 

 
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