SIGLATO IL 16 FEBBRAIO 2009 L’ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO
PER LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI AGENZIA E RAPPRESENTANZA
COMMERCIALE DEL SETTORE COMMERCIO
E’ stato siglato l’Accordo
Economico Collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia
e rappresentanza commerciale del settore commercio da Confesercenti,
Confcommercio, Confcooperative con Fiarc, Fnaarc, Usarci,
Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil ed Ugl .
Filcams-Cgil si è riservata di sottoscrivere e di
sciogliere la riserva nei prossimi giorni.
Avrà vigenza dall’ 1 marzo 2009 al 29 febbraio
2012
Di seguito riportiamo le novità
più importanti:
Contratto
a tempo determinato
In particolare è stato precisato che il termine del
contratto a tempo determinato può essere rinnovato
o prorogato con il consenso dell’agente o rappresentante
espresso in forma scritta. In mancanza della forma scritta,
il rapporto si considera a tempo indeterminato.
Variazioni
di zona
L'insieme delle variazioni di lieve entità e media
entità apportate in un periodo di 18 mesi antecedenti
l'ultima variazione, sarà da considerarsi come una
unica variazione sia ai fini della richiesta di preavviso
di 2 o 4 mesi, sia ai fini della possibilità di intendere
il rapporto cessato ad iniziativa della casa mandante. Per
gli agenti e rappresentanti che operano in forma di monomandatari
sarà da considerarsi come una unica variazione l'insieme
delle variazioni di lieve e media entità apportate
in un periodo di 24 mesi antecedenti l'ultima variazione.
Diritti
e doveri delle parti
La casa mandante è tenuta a mettere a disposizione
dell’agente anche la documentazione contabile, nel
precedente AEC non c’era riferimento a tale tipo di
documentazione.
Provvigioni
Per le trattative concluse nell'arco di sei mesi dalla data
di cessazione del rapporto, fermo restando che la conclusione
delle trattative stesse sia riconducibile all’attività
prevalentemente svolta dall’agente prima dello scioglimento
o della sospensione del contratto di agenzia, l'agente avrà
diritto alle relative provvigioni. Decorso tale termine,
la conclusione di ogni eventuale ordine, inserito o meno
nella relazione dell'agente, non potrà più
essere considerata conseguenza dell'attività da lui
svolta e non sarà quindi riconosciuta alcuna provvigione.
Liquidazioni
provvigioni
Il preponente consegna all’agente un estratto conto
delle provvigioni dovute al più tardi l’ultimo
giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale
esse sono maturate. L’estratto Conto indica gli elementi
essenziali in base ai quali è stato effettuato il
calcolo delle provvigioni. Entro il medesimo termine le
provvigioni liquidate devono essere effettivamente pagate
all’agente.
L’agente ha diritto di esigere che gli siamo fornite
tutte le informazioni necessarie per verificare l’importo
delle provvigioni liquidate ed in particolare un estratto
dei libri contabili. È nullo ogni patto contrario
alle disposizioni del presente articolo.”
Patto
di non concorrenza
Il patto di non concorrenza post contrattuale potrà
essere pattuito solo al momento dell’inizio del rapporto
di agenzia . E’ esclusa ogni possibilità di
variazione unilaterale delle intese raggiunte al riguardo
del patto di non concorrenza post contrattuale.
Contenziosi
Nell’eventualità di possibili contenziosi le
parti stipulanti per la percezione dell’indennità
suppletiva di clientela e l’indennità meritocratica
da parte dell’ agente hanno scelto la sede “protetta”
della Commissione di conciliazione territorialmente competente.
Per assegnare un ruolo di primaria importanza alle parti
sociali e ridurre al massimo il contenzioso giudiziale.
Welfare
contrattuale
Inserito nell’AEC un percorso per la possibile costituzione
di un Ente Bilaterale tra i soggetti firmatari e per l’introduzione
dell’Assistenza Sanitaria Integrativa per gli agenti
e rappresentanti di commercio.